Certificazioni energetiche
Attestato energetico: l'ACE si trasforma in APE
Con la pubblicazione in Gazzetta del Decreto 63/2013, l'attestato di certificazione energetica sarà sostituito dall'attestato di prestazione energetica (Ape). Attraverso l'istituzione del nuovo attestato, il decreto - lo stesso che ha innalzato al 65% la detrazione per risparmio energetico ed introdotto il "bonus mobili" per chi ristruttura casa - spiana la strada a nuove metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, avviandosi così al pieno recepimento della direttiva europea 31/2010.
L'attestato di prestazione energetica dovrà essere rilasciato da esperti qualificati ed indipendenti, certificherà la prestazione energetica attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornirà raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica. Le modalità per redigere l'Ape e gli stessi descrittori non sono stati però ancora definiti, il decreto rimanda infatti a successivi provvedimenti.
Il nuovo attestato non sarà operativo fin quando il Ministero dello Sviluppo economico non avrà definito le modalità di calcolo delle prestazioni energetiche in relazione alla direttiva 31/2010 ed adeguato le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (Decreto MSE 26 giugno 2009). Con l'adeguamento delle linee guida il decreto dovrà infatti definire l'attestato di prestazione energetica e prevedere nuove metodologie di calcolo semplificate per edifici di ridotte dimensioni o caratterizzati da prestazioni energetiche di modesta qualità. L'avvio dell'Ape potrebbe essere anche molto lento. Difatti il decreto 63/2013 non specifica un tempo limite entro cui dovranno essere emessi i provvedimenti che renderanno pienamente operativo il nuovo attestato energetico.
L'attestato di qualificazione energetica resta comunque in vita, se ne potrà far ricorso per semplificare il successivo rilascio della prestazione energetica. In definitiva affianca l'Ape ma il suo utilizzo diventa facoltativo.
Obbligo di redigere un Attestato di prestazione energetica
Lavori di nuova costruzione e interventi sull'esistente
Il futuro attestato dovrà essere prodotto per gli edifici ed unità immobiliari di nuova costruzione ed in caso di interventi importanti sull'esistente. Rientrano in quest'ultima categoria i lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, di ristrutturazione e di risanamento conservativo che insistono su oltre il 25% della superficie dell'involucro dell'intero edificio. Vi rientrano ad esempio: il rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, di tetti o l'impermeabilizzazione delle coperture.
Vendita o nuova locazione
Il proprietario di un edificio o di un'unità immobiliare dovrà mettere a disposizione dell'acquirente o del locatario l'Ape già in sede di trattativa e poi consegnarlo al termine della stessa. Inoltre nei contratti di vendita o di nuova locazione sarà obbligatorio inserire una clausola in cui l'acquirente o il conduttore dichiarino di aver ricevuto le informazioni e la documentazione sulla prestazione energetica, compreso l'Ape.
Annunci immobiliari
Tutti gli annunci di vendita e di locazione devono riportare l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare. Devono anche indicare la classe energetica corrispondente.
L’agenzia immobiliare Obiettivo Casa si avvale di un tecnico esterno per l’esecuzione dell’attestato di certificazione energetica ora attestato di prestazione energetica al costo di euro 150 più iva.